martedì 16 luglio 2024

SISTEMA IMPRESA

09-12-2014

Tasi e Imu

Scadenza 16 dicembre 2014




Si avvicina il 16 dicembre, data ultima entro cui i proprietari immobiliari dovranno saldare il conto delle due imposte locali: la vecchia Imu e la neonata Tasi.

 

Una scadenza pesante sia per i possessori di seconde case sia per i proprietari di immobili affittati. L’Imu non è più dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (box o posto auto, cantina o solaio) nei limiti di una per categoria catastale (C/2, C/6, C/7).

 

Va invece versata per le abitazioni principali di maggior pregio, ossia quelle di categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi).

Ai fini Imu per abitazione principale si intende un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le due circostanze devono coesistere.

 

L’Imu colpisce anche gli immobili tenuti a disposizione, come le seconde case, e quelli affittati o sfitti. E si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito a figli o parenti di primo grado, salvo i rari casi in cui il Comune li abbia assimilati all’abitazione principale, sulle pertinenze non della prima casa o comunque non agevolabili come ad esempio il secondo box oppure la seconda cantina.

 

L’Imu si versa anche per gli uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili (conta il valore commerciale al primo gennaio 2014) da chiunque posseduti. L’Imu si applica anche sui terreni agricoli, pur se incolti inclusi gli orticelli, con esclusione di quelli ricadenti in aree montane o di collina, salvo che l’importo dovuto sia fino al minimo di legge di 12 euro o al minore importo stabilito dal Comune.

Dal 2014 sono esclusi gli immobili-merce posseduti dalla società che li ha costruiti per la vendita e rimasti invenduti, a condizione che non vengano locati.

 

 

Chi deve versare

Devono versare l’Imu tutti i proprietari di immobili situati sul territorio italiano e tutti coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufruttuario o chi ha il diritto d’abitazione, uso, enfiteusi e di superficie.

L’imposta va versata anche dalle società per gli immobili posseduti, anche se utilizzati nell’esercizio della propria attività, con la sola eccezione degli immobili merce destinati alla vendita.

Se ci sono più comproprietari — o più contitolari di un diritto reale — l’Imu va pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. Per gli immobili in locazione finanziaria paga l’utilizzatore e non la società di leasing.

 

 

Come si calcola

Il meccanismo di calcolo dell’imponibile Imu è per fortuna analogo a quello degli scorsi anni ed è lo stesso anche per la Tasi.

Si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all’immobile al 1° gennaio dell’anno che deve essere rivalutata del 5%. La rendita rivalutata va poi moltiplicata per il relativo coefficiente moltiplicatore che varia a seconda del tipo di immobile.

I moltiplicatori principali sono 160 per le abitazioni — gruppo catastale A, escluso A/10 (uffici) — e le unità immobiliari delle categorie C/2, C/6 e C/7 (cantine, solai, box, posti auto, tettoie); 80 per gli uffici (A10); 55 per i fabbricati della categoria C/1 (negozi e botteghe). I moltiplicatori, nei casi di imposizioni, sono da utilizzare anche per la Tasi. Al totale così ottenuto si applicano le aliquote Imu previste dal comune.

Per i terreni il valore imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio, rivalutato del 25% e moltiplicato poi per 135 (o 75 se il titolare è coltivatore diretto o imprenditore agricolo). 

 

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  • formazienda
  • fidicom asvifidi
  • fondo di assistenza sanitaria