martedì 16 luglio 2024

SISTEMA IMPRESA

09-01-2014

Il jobs act di Scelta Civica




I CAPITOLI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA COMPLESSIVA DI SCELTA CIVICA

 


1. SPERIMENTAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO PIÙ SNELLO, flessibile e meno costoso, delineato nel Codice semplificato del lavoro cui aggiungono una proposta precisa per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, della quale viene indicata con precisione la copertura finanziaria:

  • riduzione dell’Irap con abbattimento dell’incidenza del costo del lavoro sull’imponibile;
  • per gli under 30 e gli above 50 riduzione della contribuzione previdenziale dal 33 al 25%;
  • nel primo biennio del rapporto a tempo indeterminato libertà di scioglimento del rapporto con pagamento di una indennità pari a un mese per anno di anzianità;
  • al di fuori dei casi classici di contratto a termine (lavori stagionali, sostituzioni, ecc.),libertà di contratto a termine fino a un massimo di 36 mesi, ma con indennità pari a quella di licenziamento (v. sopra) per il caso di mancato rinnovo o conversione in rapporto a tempo indeterminato;
  • dall’inizio del terzo anno del rapporto a tempo indeterminato, protezione della stabilità crescente al crescere dell’anzianità di servizio, consistente, in caso di licenziamento non disciplinare, nell’indennità di licenziamento coniugata con l’obbligo per l’impresa di offrire al lavoratore il contratto di ricollocazione (v.capitolo seguente).

 

 

2. SPERIMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE come strumento per collegare strettamente tra loro le politiche passive del lavoro (sostegno del reddito dei disoccupati) con le politiche attive (misure per il reinserimento nel tessuto produttivo), con subordinazione effettiva del godimento del trattamento di disoccupazione alla ragionevole disponibilità della persona interessata per la nuova occupazione possibile e per i percorsi di riqualificazione necessari. Il meccanismo, centrato sull’assegnazione alla persona interessata di un voucher regionale spendibile presso l’operatore specializzato da essa stessa scelto tra quelli accreditati, e pagabile soltanto a seguito di collocamento effettivo per la durata di almeno sei mesi. L’esperimento è ora previsto nella legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013 n. 147, comma 215).

 

 

3. PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE anche mediante lo sgravio fiscale selettivo. L’idea è sostanzialmente quella di un’“azione positiva” incisiva per l’aumento del tasso di occupazione femminile, oggi in Italia ancora lontano dall’obiettivo del 60% sul quale ci siamo impegnati con l’UE. Alla misura fiscale si aggiunge, per la prima volta, un esperimento condotto secondo un rigoroso metodo scientifico, per misurarne con precisione gli effetti dell’incentivo economico.

 

 

4. ACTIVE AGEING : progetto mirato a istituire le flessibilità del trattamento pensionistico e della disciplina del rapporto di lavoro e gli incentivi necessari per aumentare domanda e offerta di lavoro e favorire l’invecchiamento attivo. E indica il modo in cui vanno affrontati e risolti i problemi transitori prodotti per le imprese e i lavoratori sessantenni dalla riforma pensionistica del dicembre 2011 (cosiddetta questione degli “esodati”).

 

 

5. RIFORMA DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI : mira a consentire l’anticipazione immediata della nuova disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali delineata nel Codice semplificato del lavoro (d.d.l. n. 986/2013: v. sotto), proponendone una versione ancor più semplificata: tre articoli in tutto. L’idea di fondo resta comunque quella di un intervento della legge rigorosamente sussidiario, per i soli casi in cui la materia non sia disciplinata da un contratto collettivo applicabile. Il principio cui si ispira la disciplina di default proposta è questo: diritto della coalizione sindacale maggioritaria di stipulare contratti aziendali vincolanti per tutti; diritto del sindacato minoritario (che superi lo sbarramento del cinque per cento) a una rappresentanza in azienda proporzionata alle sue dimensioni, salvo l’obbligo di rispettare il contratto stipulato dalla coalizione maggioritaria.

 

 

6. UTILIZZO DEI VERI CASSINTEGRATI IN ATTIVITÀ DI UTILITÀ PUBBLICA: si propone di delineare un’ alternativa al “mettere i lavoratori in freezer” con la Cassa integrazione: un modo per consentire ai lavoratori stessi, in occasione delle sospensioni dell’attività aziendale, di attivare le proprie energie e competenze al servizio della collettività. E al tempo stesso per combattere da un lato l’abuso della Cassa integrazione, dall’altro il fenomeno del lavoro nero svolto dai cassintegrati.

 

 

7. CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVORO : il progetto mira a sostituire l’intera legislazione di fonte esclusivamente nazionale in materia di rapporti di lavoro e sindacali (a esclusione, dunque, della normativa attuativa di direttive europee) con 70 articoli brevi, di facile lettura e facile traducibilità in inglese, inseriti nel corpo del Codice civile al posto di quelli oggi in vigore o abrogati dedicati rispettivamente alle stesse materie. Il Codice semplificato si caratterizza per una riforma della protezione della sicurezza economica e professionale del lavoratore ispirata al principio della flex-security, come raccomandato dall’UE; per ogni altro aspetto esso si limita a riprodurre sostanzialmente la disciplina attuale in forma più semplice e meno intrusiva. Si segnala, peraltro, che lo stesso “formato” del testo legislativo potrebbe essere anche posto al servizio di diverse eventuali scelte di politica legislativa: per esempio quella di lasciare sostanzialmente inalterata la disciplina attuale dei licenziamenti e della Cassa integrazione guadagni; oppure quella di adottare in materia di licenziamenti soluzioni intermedie tra la disciplina attuale e quella proposta nel d.d.l. n. 1006.

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