SISTEMA IMPRESA
07-02-2020
Legge di bilancio. Attività commerciali, indennizzo per cessazione diventa strutturale
Il presidente Tazza: «Forma di sostegno al reddito per molti imprenditori colpiti dalla crisi»
La Legge di Bilancio 2019 ha reso strutturale l’indennizzo per la cessazione delle attività commerciali a partire dall’1 gennaio 2019.
«Grazie all’attivismo e alla mobilitazione della nostra confederazione che ha dato un contributo per svolgere un’azione efficace insieme alle altre associazioni di categoria – commenta il presidente di Sistema Impresa Berlino Tazza – è stato possibile raggiungere un risultato molto importante. L’indennizzo per la cessazione delle attività commerciali non solo interviene a partire dall’1 gennaio 2019 ma si estende fino alle cessazioni avvenute nel corso degli anni 2017 e 2018. Si tratta di uno strumento molto utile, più volte reiterato negli anni passati, che ha consentito a molti imprenditori colpiti dall’evoluzione del mercato di percepire una forma di sostegno al reddito fino al momento del pensionamento».
Si evidenziano gli aspetti salienti della normativa sulla base delle istruzioni operative emanate dall’INPS.
L’AMMONTARE DELL’INDENNIZZO
L’ammontare dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione Speciale Commercianti, attualmente di 513,01 euro, ed è assoggettato alla tassazione prevista per la generalità dei trattamenti pensionistici. L’erogazione viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
A CHI E’ RIVOLTO
L'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali è rivolto alle seguenti categorie di beneficiari: Titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciali su aree pubbliche, anche in forma itinerante; titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; agenti e rappresentanti di commercio.
CHI SONO GLI ESCLUSI
Sono escluse invece dall’indennizzo per la cessazione delle attività commerciali le seguenti categorie: gli esercenti attività commerciali all’ingrosso, salvo che l’attività sia prestata congiuntamente ad una attività di vendita al dettaglio; gli esercenti di attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita a domicilio, per corrispondenza, la somministrazione di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico come circoli privati, mense aziendali, scuole); gli esercenti di attività di intermediazione diverse da quelle previste dalla L. 204/1985 (es. procacciatori d’affari, agenti assicurativi, promotori finanziari, agenti immobiliari.
I REQUISITI RICHIESTI AL MOMENTO DELLA DOMANDA
I requisiti per presentare correttamente la domanda di indennizzo e ottenere una risposta positiva sono i seguenti: aver compiuto 62 anni di età se uomini, aver compiuto 57 anni di età se donne; risultare iscritti al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni anche non continuativi, come titolari o coadiutori alla Gestione Speciale Commercianti INPS; aver cessato definitivamente l’attività commerciale; aver riconsegnato al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale o di somministrazione o entrambe nel caso di attività congiunta; cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio o, per quanto riguarda gli agenti di commercio, dal REA in seguito a soppressione del Ruolo.
DECORRENZA E DURATA DELL'INDENNIZZO
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se però al momento della domanda non si era ancora provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese o REA, ed essendo ciò una condizione essenziale, la decorrenza verrà differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione.
La decorrenza non potrà essere, in ogni caso, antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019. La prestazione verrà erogata fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione Speciale Commercianti INPS.
I CASI DI IMCOMPATIBILITA’ E COMPATIBILITA’
L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale. La violazione di questa condizione comporta la decadenza della prestazione con l’impossibilità di ripristinare l’erogazione dell’indennizzo anche qualora venga rimossa la causa ostativa.
Non costituisce causa di incompatibilità la qualifica di “socio accomandante” in una S.A.S. L’indennizzo è altresì compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici diretti ed in particolare: pensione “Quota 100”; pensione Anticipata con requisiti standard; assegno Ordinario di Invalidità o Pensione di Inabilità; assegno Sociale (con limiti reddituali)
LA DOMANDA TELEMATICA INVIATA ALL’INPS
Le richieste devono essere presentate telematicamente alla struttura INPS territorialmente competente mediante l’apposito modello reperibile sul sito www.inps.it digitando nella finestra di ricerca della home page “domanda di indennità commercianti”. L'azione è svolta direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’INPS, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite Patronati o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS attraverso appositi canali telematici.