martedì 16 luglio 2024

SISTEMA IMPRESA

25-02-2019

Dumping contrattuale? no grazie!

Corte di cassazione: CCNL siglati da Associazioni non comparativamente maggiormente rappresentative, pienamente validi con rispetto dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti maggiormente applicati




La Corte di Cassazione con sentenza 20 febbraio 2019, n. 4951, è tornata sul concetto di rispetto dei parametri economici stabiliti nei CCNL siglati nei vari settori dalle sigle sindacali comparativamente più rappresentative  affermando, in sintesi, non che i CCNL siglati da Associazioni comparativamente maggiormente rappresentative siano da osservarsi in toto anche dai non iscritti bensì che solo i trattamenti economici complessivi minimi lo debbano essere perché integranti la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all’art.36 Cost.

 

Nel merito si riportano i passaggi chiave della sentenza summenzionata:

 

I trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sono un parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall’Art. 36 Cost.

[…]

L’attuazione per via legislativa dell’Art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell’Art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l’utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015)

[…]

Dall’assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all’Art.36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l’obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertá sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertá, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti.

 

Quindi, alla luce di quanto sopra rimarcato, si può affermare senza indugio che “se i contratti collettivi sottoscritti da associazioni non comparativamente più rappresentative rispettano i minimi previsti da quelli sottoscritti da associazioni comparativamente più rappresentative, osservare i primi è come osservare i secondi”.

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