martedì 16 luglio 2024

SISTEMA IMPRESA

21-04-2017

Sottoscritto il rinnovo del CCNL del terziario

Sistema Impresa, Fesica Confsal, Confsal Fisals e Confsal siglano dopo mesi di trattativa. Diverse novità. Tazza: "Rinnovamento importante che riguarda uno dei settori più importanti dell'economia del Paese"




ROMA – 20 APRILE - Sistema Impresa unitamente alle OO.SS. Fesica Confsal, Confsal Fisals e Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi dopo alcuni mesi di fitta trattativa sindacale.

Il testo dell’accordo presenta numerose novità tra cui spicca l’introduzione di 3 tipologie contrattuali sperimentali ed, in particolare, il contratto di sviluppo occupazionale, il contratto di primo ingresso e il contratto di reimpiego, l’aggiornamento del campo applicativo con la versione di gennaio 2017 dei codici ATECO 2007,  l’integrazione del mansionario nonché l’armonizzazione alla nuova normativa dettata dal “Jobs Act”.

In considerazione della recente abrogazione dei voucher le Parti si sono impegnate a colmare il conseguente vuoto normativo. A tal fine hanno concordato di stipulare un accordo che possa rendere più agevole il ricorso al lavoro a chiamata, quale strumento idoneo a sostituire i voucher e rispondere alle esigenze di flessibilità del lavoro.

 

Così il Presidente Tazza sul rinnovo del CCNL: <<Esprimo grande soddisfazione per essere giunti a questa intesa di rinnovo che riguarda uno dei settori più importanti nel panorama economico italiano. Oggi imprese e lavoratori dispongono di un nuovo strumento che recepisce tutte le novità normative più recenti ed introduce degli strumenti contrattuali assolutamente virtuosi in una logica di flessibilità in entrata nel mondo del lavoro. Ancora una volta le parti sociali hanno dimostrato unione di intenti nel garantire gli strumenti più moderni a imprese e i lavoratori che possono cosi godere di nuove opportunità di impiego>>.

 

 

Rinnovo CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e  servizi

Del 20/04/2017

 

Sintesi delle principali novità

 

1) Introdotte 3 tipologie contrattuali sperimentali:

- Contratto di sviluppo occupazionale (CSO): contratto a tempo determinato di durata variabile da 6 a 18 mesi (non prorogabili) attivabile una sola volta tra azienda e dipendente. Retribuzione equivalente all’85% della paga base tabellare a parità di mansione. In caso di mancata conferma alla scadenza del CSO, sarà corrisposto al lavoratore un elemento retributivo compensativo per la percentuale tabellare non percepita durante il periodo di vigenza del CSO. In caso di conferma il rapporto prosegue a tempo indeterminato con la retribuzione tabellare prevista al livello di inquadramento. Previsto monitoraggio obbligatorio da parte dell’ente bilaterale EBITEN per il corretto utilizzo del contratto.

Contratto di primo ingresso: Contratto a tempo indeterminato (rivolto a lavoratori senza esperienza o esperienza lavorativa ridotta rispetto alla mansione assegnata) con retribuzione parametrata al 75% per il primo anno e all’ 85% per la seconda annualità. Obbligo formativo pari a 80 ore nei primi 2 anni. Previsto monitoraggio obbligatorio da parte dell’ente bilaterale EBITEN per il corretto utilizzo del contratto.

 - Contratto di reimpiego: Contratto a tempo indeterminato – rivolto a specifiche tipologie di lavoratori -  con retribuzione parametrata al 75% per il primo anno e all’ 85% per la seconda annualità. Obbligo formativo pari a 80 ore nei primi 2 anni. Previsto monitoraggio obbligatorio da parte dell’ente bilaterale EBITEN per il corretto utilizzo del contratto. 

2) Congelamento della retribuzione al 1/11/2016

Con l’ Accordo integrativo in materia retributiva (allegato al Contratto) viene congelato lo scatto retributivo previsto per il mese di agosto 2017. Le Parti, durante la vigenza del contratto, si incontreranno con cadenza annuale per valutare la possibilità di aggiornare le retribuzioni sulla base degli indici forniti dagli Istituti di statistica.

3) Campo applicativo aggiornato con codici ATECO 2007 (versione gennaio 2017) 

Campo di applicazione è stato aggiornato in base ai Codici ATECO 2007 come da Manuale di classificazione dei datori di lavoro (versione gennaio 2017)  pubblicato dall’INPS. A tal fine, si è tenendo conto dei codici ATECO e della relativa codifica INPS con il codice statistico contributivo (CSC)

4) Integrazione del mansionario 

Inseriti i profili professionali relativi al terziario avanzato ICT (comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy), alle agenzie di scommesse, alle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi, ai call center in outsourcing e alle agenzie immobiliari.

5) Integrazione operatori di vendita

Inseriti i profili riferiti agli operatori di vendita con relativa modifica/integrazione per glii articoli che prevedono una particolare disciplina riferita a questa tipologia di aziende (retribuzione tabellare specifica, trattamento economico di malattia e infortunio, trasferta etc) .

6) Lavoro a chiamata quale strumento sostitutivo dei voucher lavoro

La recente abrogazione dei voucher lavoro, quale sistema di pagamento di prestazioni lavorative occasionali, ha creato un vuoto normativo ad oggi non colmato dal legislatore. Le Parti hanno proposto una soluzione per regolarizzare gli “spezzoni lavorativi”, onde evitarne la sommersione, mediante il ricorso al lavoro intermittente al fine di disciplinare la materia in modo semplice ed efficace. La regolamentazione del lavoro a chiamata sarà oggetto di appositi Accordi successivi che rendano più agevole il ricorso al lavoro a chiamata, rispetto alla più restrittiva disciplina legislativa.

7) Armonizzazione alla nuova normativa dettata dal “Jobs Act”

- Lavoro agile: introdotto il lavoro agile che contenente le previsioni dell’ultimo disegno di legge (ancora non approvato)

- Apprendistato: aggiornata la procedura con quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015

- Contratto a tempo determinato: specificato che la durata del contratto nel limite massimo consentito si riferisce a mansioni di pari livello e categoria legale; modificato il computo delle frazioni di unità e inserite le esenzioni previste dalla legge al rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

- Somministrazione di lavoro: eliminate le causali per la stipula del contratto di somministrazione; inseriti i limiti percentuali per la stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato (la legge prevede che, salva diversa previsione dei CCNL, il numero di lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore). A differenza della normativa precedente la legge prevede, quindi, un limite percentuale (derogabile dalla contrattazione collettiva) per la stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato mentre lascia alla sola contrattazione collettiva (senza limiti di legge) la previsione di limiti quantitativi per la somministrazione a tempo determinato. Si è aumentato il limite percentuale per la stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato da 20% a 30%.

- Limiti percentuali e retribuzioni: i limiti quantitativi previsti nella tabella sono lasciati per la sola somministrazione a tempo determinato e sono state inserite le cause di esenzione dai limiti suddetti, previste dalla Legge

- Nuove attività: è stato aggiornato con previsioni D.lgs. n. 81/2015 prevedendo esenzione da limiti contratti a tempo determinato per 18 mesi da inizio attività

- Rapporto a tempo parziale: l’articolo riprende quanto già previsto dal Contratto vigente ma con alcune specifiche in base alla nuova normativa. Trasformazione del rapporto da lavoro da tempo pieno a  tempo parziale e viceversa aggiornato con il D.lgs. n. 81/2015

- Criterio di proporzionalità: aggiornato con D.lgs. n. 81/2015

- Periodo di comporto per malattia e infortunio: aggiornato con D.lgs. n. 81/2015

- Lavoro supplementare e straordinario – normativa: aggiornato con D.lgs. n. 81/2015 – a tal proposito il D.lgs. 81/2015 prevede che la contrattazione collettiva possa  elevare il limite del 25% normativamente stabilito. 

- Mansioni del lavoratore: aggiornato con D.lgs. n. 81/2015

- Congedo per le donne vittime di violenza di genere: aggiornato con D.lgs. n. 80/2015 che prevede tale tipologia di congedo

- Congedo di maternità e paternità: aggiornato con D.lgs. n. 80/2015

- Congedo parentale: aggiornato con D.lgs. n. 80/2015

- Congedo parentale a ore: aggiornato con D.lgs. n. 80/2015 e con circolari applicative INPS

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