martedì 16 luglio 2024

15-05-2020

Infortunio da Cornavirus, non c'è responsabilità del datore di lavoro

Contagio da Covid, Inail chiarisce: “Non c’è automatismo ai danni del datore di lavoro”. Tazza, Sistema Impresa: “O si dimostra la colpa o non c’è nessuna responsabilità". Mariani, Fesica Confsal: “Piani non sovrapponibili”




L'infortunio sul lavoro per Covid-19 secondo Inail non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

 

Sistema Impresa e Fesica Confsal accolgono con favore il chiarimento dell’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro che è intervenuto sul tema precisando che “il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”.

 

“Si tratta di una puntualizzazione molto importante - dichiara Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa, la confederazione che riunisce 160mila Pmi in tutto il territorio nazionale - che finalmente consente di fare chiarezza escludendo un pericoloso e assurdo automatismo sulla base del quale si è tentato di unire il riconoscimento dell’infortunio ad una assunzione di responsabilità dell’imprenditore in sede civile e penale. Questa, infatti, deve essere dimostrata individuando la prova del dolo o della colpa. Un onere che richiede criteri diversi rispetto a quelli che permettono di accedere al diritto delle prestazioni assicurative dell’Inail”.

 

“I recenti decreti governativi – spiega Bruno Mariani, segretario generale della Fesica Confsal, la Federazione dei sindacati dell’industria, del commercio e dell’artigianato – hanno già precisato come i casi di contagio da Covid che si sono verificati negli ambienti di lavoro non producano alcun effetto sui premi assicurativi in carico alle aziende. Inail conferma inoltre che il nesso causale del contagio interessa soprattutto il personale sanitario quotidianamente esposto al virus all’interno delle strutture ospedaliere. Ma si tratta di condizioni lavorative assolutamente particolari, proprie del settore incaricato della cura dei pazienti affetti da Covid o dove il virus è destinato a riprodursi con virulenza, che non possono certo valere per i dipendenti delle comuni attività imprenditoriali. In questo caso, infatti, valgono le normali e consolidate procedure ai fini di un collegamento tra infortunio e responsabilità legale. C’è, in sostanza, una netta divergenza tra le premesse che conducono al riconoscimento dell’indennizzo Inail a seguito di un infortunio e l’attribuzione di reati di natura civile e penale al datore di lavoro che risulta inadempiente sul piano delle norme rivolte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Non si può assolutamente sovrapporre i due piani che vanno invece tenuti, come ha messo in evidenza Inail, ben distinti e separati. In caso contrario verrebbero meno le prerogative costituzionali del diritto di fare impresa”.

 

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