martedì 16 luglio 2024

04-05-2020

Al via la Fase 2. Ecco chi ricomincia

Una sintesi delle misure adottate dal Governo (DPCM 26 Aprile) per imprese, lavoratori e cittadini




Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità.

 

PER I CITTADINI

  • possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito;
  • obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali);
  • obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi;
  • possibilità di fare attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa;
  • possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto;
  • consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

 

ATTIVITÁ PRODUTTIVE

  • Consentita la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa;
  • ripartono le attività produttive e industriali;
  • le attività per il settore manifatturiero e quello edile;
  • tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
  • la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Elenco attività autorizzate (allegato 1 e 2) - LInk al DPCM completo

 

NELLO SPECIFICO:

 

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI  (allegato 5 e regole)

 

  • Mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura;
  • obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite;
  • i negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per bambini;
  • i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio;
  • chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  • è consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici;
  • nelle giornate festive e prefestive, non sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati perché non è specificata  differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni;
  • i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020;
  • per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli;
  • in tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura;
  • resta vietata ogni forma di assembramento;
  • non è consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici;
  • è possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)  mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze;
  • le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire. E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione;
  • è consentita  l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici;

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI

  • Riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere;
  • nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati;
  • la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
  • alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020;
  • è consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d'arte (le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici);
  • i soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività;
  • yutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita;
  • colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio a prescindere dalla convivenza;
  • i cantieri rimangono aperti.

 

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA  

È consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo.

 

UNIVERSITÀ

  • Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020;
  • le attività pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni);
  • tali attività potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020;
  • nel caso in cui non possa essere assicurata l’adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e/o ricercatori, si potrà ricorrere, ove possibile, anche alle modalità a distanza.

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