martedì 16 luglio 2024

11-04-2020

Decreto Liquidità, gli aggiornamenti dell’Ente Nazionale Microcredito

Fondo centrale di garanzia Pmi, abolizione della lettera R e sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato. Le misure a sostegno delle piccole e medie imprese colpite dall’emergenza




 Dato il protrarsi dell’epidemia da Covid-19 il Governo con il Decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, conosciuto come “Decreto Liquidità”, ha varato nuove misure a sostegno delle piccole e medie imprese colpite dall’emergenza. La decisione presa è stata quella di rafforzare fino al 31 dicembre 2020 l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI nei confronti delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

 

Di seguito si illustrano alcune delle disposizioni sulle quali si richiama la massima attenzione al fine di offrire alle imprese già beneficiarie del microcredito e ai potenziali interessati un valido supporto.

 

Art. 13 - Fondo centrale di garanzia PMI

 

In deroga alle attuali disposizioni la garanzia sarà concessa anche in favore di beneficiari finali che presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

 

Rimangono, comunque, escluse, le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

• Finanziamenti di liquidità non superiori a 25.000 €.

 

Garanzia 100% automatica, previa autorizzazione della Commissione Europea, per finanziamenti a PMI danneggiate da Covid-19 (autocertificazione) aventi le seguenti caratteristiche:

• Durata massima 72 mesi

• Preammortamento minimo 24 mesi

• Importo massimo 25.000 € e comunque non superiore al 25% dell’ultimo fatturato ufficiale; per start-up vale autocertificazione.

• Tasso agevolato: dovrà tenere conto dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non sarà superiore a specifici parametri di riferimento fissati dall’articolo in esame.

• Delibera con sola verifica dei requisiti formali. Per erogare il prestito non sarà necessaria la conferma della garanzia da parte di MCC (Gestore del Fondo Centrale)

 

Abolizione della lettera R.

 

È prevista la possibilità di concedere finanziamenti anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni in cui ancora è presente il limite di accesso alla garanzia diretta del Fondo (c.d. “lettera r”).

 

Art. 4 - Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

 

Ad integrazione dalla precedente circolare dove si indicava l’opportunità di trasmettere i Moduli 2 e 4 del nostro sistema di gestione per il microcredito attraverso mail anche non certificate, il decreto in oggetto ha previsto alcune semplificazioni sulle modalità di sottoscrizione dei contratti bancari.  

 

ALTRE NOTIZIE

  • ebiten nazionale
  • formazienda
  • fidicom asvifidi
  • fondo di assistenza sanitaria