martedì 16 luglio 2024

03-04-2020

Covid, Regione Sicilia e Sistema Impresa condividono accordo per Cig in deroga

Cassa integrazione guadagni in deroga, Sistema Impresa condivide l’accordo tra Regione Sicilia e parti sociali. Tazza: «Protezione fondamentale per aziende e lavoratori, emergenza richiede misure non ordinarie»




E’ stato sottoscritto l’accordo quadro con i criteri d’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga in Sicilia per  l’emergenza Covid-19 fra la Regione Siciliana e le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni datoriali. 

 

L’accordo quadro mette in copertura una platea di oltre 200 mila lavoratori soggetti a sospensione o riduzione dell’attività produttiva a causa dell’emergenza epidemiologica. La misura si estende a molteplici settori compresi quelli inerenti l’agricoltura e la pesca.

 

Le parti che hanno condiviso l’accordo, e tra queste figura Sistema Impresa, definiscono le linee guida per la concessione della CIG in deroga nella Regione Siciliana.

 

«Ci siamo attivati – dichiara Berlino Tazza, presidente nazionale di Sistema Impresa - per condividere l’accordo tra la Regione e le parti sociali a tutela dei datori di lavoro e dei dipendenti. L’assoluta eccezionalità della crisi epidemiologica richiede misure di aiuto non ordinarie alle quali bisogna necessariamente fare ricorso per non determinare disparità inique e per fornire un sostegno anche alle micro e piccole aziende che rappresentano l’ossatura imprenditoriale delle economie locali. Dobbiamo impedire che l’emergenza sanitaria si tramuti in una emergenza sociale» .

 

A seguire i principali contenuti dell’accordo quadro.

 

Cassa in deroga

 
Ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legge del 17/3/2020 n.18 le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIG in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. 148/2015 (Cigo, Fis e Fondi di solidarietà).

 

Consultazione Sindacale

 
I datori di lavoro che in ottemperanza alle disposizioni del Governo hanno sospeso o ridotto la propria attività potranno richiedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione/riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, previo avvio della procedura dell’esame congiunto (anche per via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’esame congiunto deve essere esperito entro 3 giorni, in mancanza della definizione il datore di lavoro presenterà istanza di CIGD allegando solo la comunicazione inviata alle OO.SS.
L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Tuttavia, potranno inviare una comunicazione alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.


Lavoratori beneficiari

 
II trattamento di CIGD ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque tipologia contrattuale, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 23/2/2020, esclusi i dirigenti e lavoratori domestici.
Per il settore della pesca, per i marittimi imbarcati alla data del 23/2/2020, verrà rilasciata dal datore di lavoro dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 445/2000 attestante la composizione (dati anagrafici) dell’equipaggio arruolato a quella data.
Possono beneficiare della CIGD i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo compreso i proprietari e i soci lavoratori delle cooperative iscritti a ruolino d’equipaggio alla data del 23/2/2020. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art. 2112 del codice civile, successivo al 23/2/2020 per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

 

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.


Limitatamente ai lavoratori del settore pesca, ai fini della riduzione o sospensione dell’attività si fa riferimento alle ore non lavorate o alle giornate di mancata pesca. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.
Dall’applicazione della CIGD sono esclusi i datori di lavoro domestico. Fatte salve nuove disposizioni di Legge.

 

Durata della CIGD

 
Il trattamento può essere riconosciuto per un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23/2/2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, ovvero per maggiori periodi in caso di ulteriori provvedimenti emanati dal Governo nazionale volti a rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga con causale "covid-19", sempre nel limite temporale massimo previsto da essi e dalle risorse finanziarie disponibili.

 

Procedura di concessione e flusso di pagamento della CIGD


Aziende con più di 5 dipendenti.  L’azienda, presenta apposita istanza al competente Servizio Centro per l’Impiego della Regione Siciliana (i 9 CPI capoluogo di Provincia) secondo la modulistica allegata (mod. SR100 istanza CIGD, elenco lavoratori/file excel) previo avvio della consultazione sindacale, anche telematica, con la RSU o le RSA ovvero in loro assenza, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Datori di lavoro fino a 5 dipendenti.  Il datore di lavoro, presenta apposita istanza al competente Servizio Centro per l’Impiego della Regione Siciliana (i 9 CPI capoluogo di Provincia) secondo la modulistica allegata (mod. SR100 istanza CIGD, elenco lavoratori/file excel). La domanda di CIGD deve essere presentata al Servizio Centro per Impiego competente nel territorio in cui ha sede legale o operativa il datore di lavoro. I datori di lavoro con più sedi operative in Sicilia, invieranno domanda unica per una o più sedi produttive. In questi casi, la domanda andrà indirizzata al Servizio CPI competente nel territorio ove è ubicata l’unità produttiva con più dipendenti.


II dipartimento Lavoro attraverso gli uffici competenti procederà all’emanazione del decreto con l’impegno di spesa e invierà all’INPS (mediante Sistema Informativo Percettori), il decreto di concessione unitamente alla lista dei beneficiari e alle relative domande aziendali (mod.SR100). La CIG in deroga è concessa con decreto della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Lavoro secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza al competente Servizio Centro per l’Impiego della Regione Siciliana. Saranno considerate irricevibili le domande di CIGD presentate prima della pubblicazione del presente Accordo e della correlata modulistica, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Lavoro.


I Servizi CPI verificheranno, anche sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro, che per l’azienda richiedente CIGD non trovino applicazione le tutele previste dalla legislazione ordinaria (CIGO, Fondi bilaterali, Fondo di Integrazione Salariale) nei casi di sospensione dell’orario di lavoro e si avvarranno dei servizi ispettivi per verificare il corretto utilizzo delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori.
II datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello SR41) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

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