martedì 16 luglio 2024

28-02-2020

Coronavirus, attività sportive a porte chiuse in Lombardia

La Regione specifica il contenuto dell’ordinanza in merito alle attività ludico-sportive e ai negozi che hanno sede nei centri commerciali




Pubblichiamo alcuni chiarimenti di Regione Lombardia in merito all’ordinanza anti-Coronavirus. Nello specifico sono forniti dettagli in merito alle attività-ludico sportive e alle attività commerciali che hanno sede all’interno dei centri commerciali. Ecco le Faq di Regione Lombardia. 

 

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?


Al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati, l’ordinanza dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.

 

Le attività all’aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone.

 

In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.

 

Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse.

QUALI ATTIVITÀ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?

All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione, le attività commerciali e artigianali che vendono prodotti alimentari in misura prevalente, le farmacie e le parafarmacie, non sono soggette all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica. Nelle medesime strutture i bar si devono attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6, salvo quelli che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande che invece possono rimanere aperti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.

ALTRE NOTIZIE

  • ebiten nazionale
  • formazienda
  • fidicom asvifidi
  • fondo di assistenza sanitaria